Prova del DNA. Il Giudice può imporre il prelievo coattivo di materiale biologico

Con la Legge 85/2009 il prelievo coatto è ammesso, ma soltanto per reati di una certa gravità

Per potere confrontare il “DNA” ricavabile dal materiale rinvenuto sulla scena del crimine con il DNA del sospettato è spesso necessario prelevare da quest’ultimo il materiale biologico su cui condurre l’esame. E costui potrebbe non consentire alcun prelievo dalla sua persona. Del resto come è noto la nostra Costituzione garantisce la libertà personale come diritto inviolabile che consente a ciascuno di rifiutare di eseguire o subire qualsiasi atto a maggiore ragione sul proprio corpo. Per superare questa impasse, recentemente è stata introdotta una legge (85/2009) che consente sì al Giudice di imporre il prelievo coattivo di materiale biologico, ma entro certi limiti e a determinate condizioni così contemperando le opposte esigenze di salvaguardia da un lato delle indagini e della libertà personale dall’altro.
In particolare il prelievo coatto è ammesso soltanto per reati di una certa gravità, esclusivamente a condizione che sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e sempre che non comporti pericoli alla vita, alla salute o sofferenze di non lieve entità.

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