Iva sul Gas, l’Agenzia delle Entrate detta nuove regole.

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Scattano le nuove regole per l’aliquota Iva ridotta sulla somministrazione di gas metano: a partire dal 1° gennaio 2008 si applica l’aliquota del 10% sul prodotto fornito per la combustione per usi civili fino alla soglia di 480 metri cubi annui; le forniture eccedenti dovranno essere fatturate con l’aliquota ordinaria del 20%. Restano ferme, per il gas erogato fino al 31 dicembre 2007, le precedenti disposizioni, anche se le fatture sono emesse successivamente in base ai principi che regolano il momento di effettuazione delle operazioni dipendenti da contratti di somministrazione.
È uno dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2 del 17 gennaio 2008), con cui vengono spiegate le novità derivanti dalla riforma del quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (direttiva 96/2003).
Dal 1° gennaio 2008, in particolare, l’aliquota Iva del 10% si applica per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. Precedentemente, invece, l’aliquota ridotta si applicava alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1. Con le nuove regole viene dunque superata la vecchia questione dell’uso promiscuo del gas, sia per riscaldamento che per cottura cibi e produzione acqua. Per una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’Iva, l’agenzia ritiene opportuno assumere ai fini Iva la stessa qualificazione di «usi civili», utilizzata ai fini dell’applicazione dell’accisa.
Per le somministrazioni eseguite dal 1° gennaio 2008, i consumi di gas naturale esposti in fattura verranno imputati allo scaglione agevolato e assoggettati all’aliquota del 10% fino al raggiungimento del limite di 480 metri cubi, fino al 31 dicembre o, se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione; quelli successivi saranno fatturati all’aliquota ordinaria del 20%. Al riguardo, l’Agenzia ritiene inoltre che vanno assoggettate all’aliquota ordinaria le operazioni diverse da quelle di somministrazione, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa.

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