La rottura della promessa di matrimonio senza un giustificato motivo viola le regole generali in tema di correttezza
Con una delle prime sentenze dell’anno 2012 (sentenza civile n. 9) la Cassazione si è espressa in tema di risarcimento dei danni provocati dal promesso sposo che si defila ad un passo dal fatidico sì. Secondo la Suprema Corte la rottura della promessa di matrimonio senza un giustificato motivo viola le regole generali in tema di correttezza e di auto responsabilità. Ciò comporta l’insorgenza dell’obbligo di risarcire i danni materiali che ne sono derivati (tutte le spese sostenute e le obbligazioni contratte).
Non sono invece risarcibili i danni morali per le sofferenze subite dall’abbandonato in quanto in ogni caso va anche tutelata la libertà di scelta fino all’ultimo momento senza che essa subisca restrizioni o condizionamenti.