Botox sotto processo. La tossina botulinica può provocare paresi e allergie

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo. Cosa dice la giurisprudenza a riguardo?

Il Procuratore della Repubblica di Torino Guariniello sta indagando sull’utilizzo pericoloso della tossina botulinica che secondo le indicazioni dovrebbe essere utilizzata per finalità estetiche solo per le rughe tra le sopracciglia mentre potrebbe provocare paresi o allergie se utilizzata, come spesso accade, anche in altri punti. E’ di ieri la notizia che la Procura di Torino sta svolgendo indagini dopo la segnalazione arrivata da una donna che a seguito del trattamento aveva avuto dei problemi dermatologici al viso.
La tossina botulinica è frequentemente usata in medicina estetica per distendere le rughe, ma essa risulterebbe approvata come farmaco dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) solo per il trattamento delle rughe glabellari (quelle tra le sopracciglia) mentre non ne sarebbe mai stato autorizzato l’uso in altri punti del viso come occhi, fronte, labbra e collo dove potrebbe esporre i pazienti a seri rischi quali la compromissione dell’uso dei muscoli della masticazione, creare problemi al linguaggio, parestesie, debolezze muscolari oltre a reazioni allergiche e disfunzioni oculari.
Dopo la segnalazione, quindi, sarebbero iniziate indagini ed accertamenti e staremo a vedremo quali sviluppi avranno.
La giurisprudenza sul tema delle infiltrazioni di tossina botulinica a fini estetici (si veda TAR Lazio 15 febbraio 2008) aveva già chiarito che le stesse possono essere effettuate solo dal medico (sono escluse quindi estetiste, infermieri etc.), anche se non è necessario che il medico sia in possesso di specifiche specializzazioni (Chirurgia Plastica, Maxillo Facciale, Dermatologia, Oftalmologia).

Imprescindibile è invece che il medico acquisisca dal paziente il cosiddetto "consenso informato" al trattamento. Sarà quindi obbligo del medico (Cass. penale 8 maggio 2008) comunicare non solo il prodotto che intende somministrare, ma anche (e soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia, ma con finalità esclusivamente estetiche) gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al paziente di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l’esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili.
L’informazione deve essere offerta in modo comprensibile al paziente (anche in relazione alla sua cultura) e avere ad oggetto diagnosi, prognosi, eventuali alternative di intervento, rischi e possibili complicanze, decorso post-operatorio, eventuali risultati conseguibili.

Per quanto concerne il limite di età per l’accesso ai trattamenti di chirurgia estetica, la regola generale nel nostro Paese è che nessun trattamento può essere disposto su un minore senza il consenso di chi sia legittimato ad esprimerlo (genitori o in certi casi è chiamato a intervenire il Giudice Tutelare).

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