Una innovativa sentenza del Tribunale di Brescia
Molto interessante è il principio che viene affermato in una recente e innovativa sentenza (Tribunale di Brescia, 14/01/2011 n.173) secondo la quale la positività all’alcoltest non assicura la prova della guida in stato di ebbrezza quando l’esame viene eseguito ad una eccessiva distanza di tempo dal momento in cui l’automobilista è stato fermato dalla polizia. Nel caso di specie, erano passati 45 minuti.
Il ragionamento del Giudice si è basato sulla considerazione che la presenza di alcool nel sangue segue un andamento a parabola partendo da valori di ingresso – sostanzialmente bassi – per poi incrementare sino al livello di massima intossicazione e, da lì, scendere sino all’annullamento. Per comprendere quindi se l’andamento sia in incremento o in decremento, sarebbe necessario compiere un particolare esame clinico detto “curva alcolemica”, esame che nel caso in questione non era stato eseguito (e che come noto non viene pressoché mai eseguito).
Ne deriva che, ove l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato a distanza dal momento del fermo, non è possibile prescindere dall’assorbimento dell’etanolo destinato a giocare un ruolo determinante soprattutto nei casi in cui non si è in grado di comprendere se al momento dell’accertamento l’organismo si trovasse nella fase ascendente della curva alcolemica ovvero in quella discendente, con la conseguenza che, in tali casi, viene a mancare la prova sicura dell’intossicazione al momento della conduzione del mezzo. Per questi motivi l’automobilista fermato è stato assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza.
Se da un lato questa sentenza si fa apprezzare per la rigorosità della prova che richiede ai fini della condanna, dall’altro non potrà che indurre atteggiamenti “furbetti” da parte di automobilisti che le proveranno tutte per ritardare il test e sperare così di farla franca.