Decreto Ministeriale Coronavirus PIACENZA

Coronavirus. Le regole per Piacenza spiegate in modo chiaro

Ecco le misure previste per la Provincia di Piacenza nel Decreto Ministeriale contro il Coronavirus, valide dall’2 all’8 marzo:

  • Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati; ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
  • Nella sola provincia di Piacenza, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.
  • E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
  • Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • E’ prevista l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.
  • Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche.
  • Lo svolgimento delle funzioni religiose è previsto ma condizionato all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
  • Come già scritto in precedenza tutte le scuole restano chiuse. Si parla però di “sospensione” dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  • Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
  • E’ limitato l’accesso dei visitatori alle aree di degenza, regolato dalle direzioni sanitarie ospedaliere.
  • E’ rigorosamente limitato l’accesso dei visitatori nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

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