Diritto d’autore, cosa cambia? L’Italia recepisce la direttiva UE sul copyright

“L’Italia recepisce la direttiva copyright e rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini commenta il decreto legislativo approvato dal Cdm per recepire la Direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. “Il provvedimento – che era stato emanato dal Governo lo scorso agosto a seguito di una ampia consultazione pubblica con le diverse realtà del settore – viene oggi approvato in via definitiva tenendo conto di alcune delle osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che ringrazio per l’importante lavoro svolto. L’obiettivo di fondo – spiega Franceschini – è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all’ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa. Gli autori sono al centro di questo intervento – conclude il Ministro – senza il gesto creativo non ci sono contenuti: il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza dell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali”. Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore. Gli obiettivi principali dell’intervento normativo possono essere così sintetizzati: 1. maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti. È infatti introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online. Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse. Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera. 2) maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d’autore: le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d’autore per i settori dell’istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001; 3) introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Tale disciplina risponde all’esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei;

Ecco in sintesi le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari: VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI INTERMEDIAZIONE. È stato valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti. SFRUTTAMENTO DELLE OPERE MUSICALI IN STREAMING. È stato chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato. AMMISSIBILITÀ DELLA REMUNERAZIONE FORFETTARIA. È stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario. RAFFORZAMENTO DEL MECCANISMO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. OBBLIGO DI TRASPARENZA. È stato previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite. LICENZE COLLETTIVE CON EFFETTO ESTESO. Al fine di garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è stata prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie. RUOLO AGCOM NELLA DEFINIZIONE DELLE REMUNERAZIONI. È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945). AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE TITOLARI DI DIRITTI. È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori. ESTRAZIONE DI TESTO E DATI PER SCOPI DI RICERCA SCIENTIFICA È stato chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL’ESCLUSIVA IN CASO DI MANCATO SFRUTTAMENTO DELL’OPERA. Al fine di garantire maggior flessibilità, è stato ampliato il termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere in mancanza del quale l’autore/artista ha il diritto di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di revocarne l’esclusiva. RELAZIONE AGCOM. È stato disposto che l’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della disciplina introdotta.

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